Cassazione: si può mandare a quel paese il capo-ufficio senza rischiare il licenziamento, purchè sia detto per scherzo!

Così ha stabilito la Cassazione nella pronuncia nr. 10426 dello scorso 22 giugno. Dopo aver ricordato che, nel caso di specie, la contrattazione collettiva, “prevede come sanzione il recesso solo se il diverbio litigioso è seguito dal ricorso a vie di fatto, nel recinto dello stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale”, ha precisato che il “Vaffa” detto al capo ufficio, seppur costituisce condotta “spiacevole ed inopportuna”, non integra “una tale gravità da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti”.

Nel caso di specie la Suprema Corte lo ha interpretato come una “mera intemperanza verbale”, non seguita da altri comportamenti “scorretti” e “inidonea a dimostrare una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare e organizzativo del datore di lavoro.”

Una condotta che dunque, “poteva essere sanzionata con una misura non a carattere espulsivo” dato che la frase tra l’altro, “era stata pronunciata in un contesto non di contrapposizione, ed era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso”.