È VALIDO IL TESTAMENTO CHE SI LIMITA A DISEREDARE

 

Nuovo indirizzo della Cassazione: il testamento olografo è valido anche se contiene solo una clausola di diseredazione senza nessuna disposizione attributiva di beni. Lo ha affermato la Suprema Corte con la sentenza 8352, depositata il 25 maggio 2012, che ha mutato il precedente orientamento. La sentenza n. 1458 risalente al 1967 aveva stabilito che il testatore può validamente escludere dall’eredità un erede legittimo, fatta eccezione per i legittimari (ossia coniuge, figli e ascendenti), a condizione che la scheda contenga anche disposizioni positive, rivolte cioè ad attribuire beni ereditari ad altre persone. Secondo questa sentenza sarebbe perciò nullo il testamento con il quale ci si limiti a diseredare qualcuno. Ebbene, per la Corte si tratta di una interpretazione che deve «essere rivista e superata». Infatti, hanno affermato i giudici di legittimità, se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi, «non si vede per quale ragione non possa, con espressa e apposita dichiarazione, limitarsi a escludere un successibile ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni. Invero escludere equivale non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto a una dichiarazione di volere positiva, muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa».
Di conseguenza, per diseredare non occorre procedere all’attribuzione di tutti beni ad altre persone rispetto a quella che si vuole escludere. La clausola di diseredazione, in sostanza, integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, «costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento». Infatti, il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili il diseredato e restringendo la successione legittima ai non esclusi, «indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio».