EQUITALIA CONDANNATA: deve risarcire il danno morale per pignoramento illegittimo.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione (sez. III) con la  sentenza 11.06.2012 n° 9445 , in relazione al caso di un avvocato, che nonostante la vittoriosa opposizione ad una cartella di pagamento relativa a pregresse sanzioni amministrative, si  è visto notificare un avviso di mora da parte dell’ente creditore e dell’agente riscossore. L’avvocato, quindi, ha inviato all’ente riscossore copia della sentenza che annullava l’intimazione di pagamento chiedendo altresì l’annullamento in autotutela dell’indebito avviso di mora, diffidando EQUITALIA ad astenersi dal compiere atti di esecuzione forzata.

Tuttavia, nei suoi confronti  veniva illegittimamente  attivata la procedura di esecuzione forzata e il professionista subiva il pignoramento mobiliare addirittura presso la sede del proprio studio legale. Ciò peraltro avveniva alla presenza di una collega e della segretaria dello studio oltre che della figlia, con evidente violazione del “diritto all’immagine” 

Pertanto, il professionista conveniva in giudizio sia l’ente creditore e che EQUITALIA chiedendo il risarcimento del danno morale subito per effetto delle operazioni del pignoramento illegittimo.  Secondo la tesi del professista, infatti, la condotta dell’ente impositore e dell’agente di riscossione, consistente nell’inerzia tenuta a fronte dell’istanza di annullamento dell’ingiustificato avviso di mora,  integrerebbe gli estremi del reato di omissione d’atti d’ufficio disciplinato dal secondo comma dell’art. 328 c.p. e pertanto darebbe diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto astrattamente costitutivo di reato.

Secondo l’art. 328 c.p.  risponde del reato di omissione d’atti d’ufficio il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha affermato che :  “quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, la vittima avrà astrattamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso…”