QUANDO IL MATRIMONIO (con un cittadino italiano) NON SALVA DALL’ESPULSIONE LO STRANIERO IRREGOLARE…

Il matrimonio con un cittadino italiano non salva dall’espulsione lo straniero irregolare, se è successivo alla notifica del decreto di espulsione. Così ha stabilito la Cassazione (sesta sezione civile) con la sentenza n. 11582 del 10 luglio 2012 che si è pronunciata in relazione al caso di uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione emesso prima che quest’ultimo si sposasse con una cittadina italiana. Per la Corte “il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana (articolo 19, comma 2, lett. c), Dlgs n. 286/1998) non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato altresì debitamente comunicato): una siffatta estensione della portata del divieto (eccedente la lettera della legge che inequivocabilmente prevede il divieto di espulsione per chi sia già coniugato) favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e renderebbe inefficace ex post, e per fatto sopravvenuto, l’atto di esercizio del potere espulsivo che, invece, solo una espressa previsione di legge avrebbe potuto rendere revocabile”.