ASSEGNO DI MANTENIMENTO: pagare in ritardo non reato

La Corte di cassazione ha emesso l’importante sentenza 2 luglio 2012, n. 25596 con la quale ha assolto l’imputato che, per alcuni mesi, aveva pagato in ritardo il mantenimento per il figlio alla ex moglie, perché il fatto non costituisce reato.

La cassazione ha deciso sul caso di un padre che aveva versato in ritardo – per il periodo dal novembre 2005 al febbraio 2006 – l’assegno di mantenimento fissato in euro 300,00 mensili. Il Tribunale, in primo grado, aveva ritenuto irrilevante e ininfluente la circostanza che i pagamenti in ritardo, dipendevano da motivi economici del padre e il fatto che aveva sempre provveduto, tranne il periodo in contestazione, al versamento dell’assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione con la sentenza 2 luglio 2012, n. 25596 giudica rilevante la circostanza della prova dei pagamenti periodici dell’assegno di mantenimento fatti sempre dal padre e rileva che i ritardi nei pagamenti nel periodo da novembre 2005 al febbraio 2006, configurano un’ inadempimento dell’obbligazione secondo la legge civile, da non far coincidere con la commissione del reato di cui all’art. 570 c.p., come invece ha inteso fare la Corte di Cassazione.

La ratio legis dell’art. 570 c.p., infatti, è quella di “ garantire che il genitore assista con continuità i figli fornendo loro i mezzi di mezzi di sussistenza”.

Detta equiparazione fra inadempimento dell’obbligazione civile e reato ex art. 570 c.p. non è accettabile, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, né è conforme al dettato dell’art. 570 c.p. che “non equipara il fatto penalmente sanzionato all’inadempimento civilistico” ma necessita anche dell’elemento soggettivo e psicologico della volontà dell’imputato di voler far mancare il mantenimento, in modo continuato, al figlio. In particolare, deve anche essere accompagnato dall’intenzione del reo di far mancare al figlio i mezzi di sussistenza.