QUANDO UNA SCRITTURA PRIVATA PUO’ ESSERE CONSIDERATA UN TESTAMENTO

La Cassazione, con la sentenza 28 maggio 2012, n. 8490 ha precisato come una scrittura privata, per essere considerata un testamento olografo, deve contenere la chiara volontà del testatore di disporre dei suoi beni per il tempo successivo alla morte. Il testamento olografo deve essere scritto, datato e sottoscritto dal testatore e non deve per forza contenere formule sacramentali; sulla base di tali principi la Corte Suprema ha ritenuto corretta l’interpretazione data dalla Corte D’Appello che ha ritenuto valida la disposizione testamentaria in favore dell’erede contenuta in una semplice scrittura privata. I giudici hanno evidenziato infatti che la scrittura privata potesse essere un testamento poiché  non vi sono norme che impongono un linguaggio piuttosto che un altro,che richiedono formule sacramentali piuttosto che altre, purché alla base vi sia una interpretazione accurata delle volontà del soggetto testatore.

 

Quindi la frase”tutti i miei beni sono i tuoi”  contenuta in una semplice scrittura privata è pari a “ti nomino erede di tutti i miei beni”; infatti  superando i limiti terminologici che possono condurre ad errori di giudizio, bisogna soffermarsi sulle reali volontà del testatore, naturalmente nel rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge.