IL COEREDE CHE GODE IN MODO ESCLUSIVO DEL BENE EREDITARIO E’ OBBLIGATO ALLA RESTITUZIONE DEI FRUTTI CIVILI IN FAVORE DEGLI ALTRI

E’ frequente che successivamente alla morte di un congiunto, un erede si impossessi in maniera esclusiva di uno o più beni ereditari (un immobile, un terreno, ecc…) e che tale condizione perduri durante tutta la comunione ereditaria e fino alla divisione dell’asse ereditario protraendosi anche per anni, specialmente qualora sorgano contestazioni tra i vari coeredi circa i diritti sulla massa che magari sfociano in contese di tipo giudiziario.

In tali situazioni, la giurisprudenza è spesso intervenuta chiarendo che il coerede che ha avuto il possesso esclusivo di uno o più beni ereditari è tenuto al rendiconto della gestione nei confronti degli altri eredi e che accanto al suo diritto di recuperare le spese sostenute per il miglioramento del bene, tale da averne determinato un aumento di valore, è tenuto qualora gli altri coeredi ne facciano richiesta espressamente in sede di divisione giudiziale, alla restituzione dei frutti civili.

La Cassazione infatti, confermando precedenti pronunce in materia, ha stabilito nella sentenza n.27.08.2012 n. 14652, che : “in tema di divisione immobiliare il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione ”pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia …” .