IL COEREDE PUO’ USUCAPIRE LA QUOTA DEGLI ALTRI COEREDI

Segnaliamo una interessante sentenza del Tribunale di Padova (Sezione 1 civile, Sentenza 27 agosto 2012, n. 2213), in cui si parla di usucapione della quota ereditaria. Secondo l’assunto del Tribunale ” Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l’altrui quota indivisa della cosa comune soltanto allorché il comportamento materiale – continuo ed ininterrotto – attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché – in materia di usucapione di beni oggetto di comunione – il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un’attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.” Il coerede che eserciti un possesso separato sul bene facente parte della comunione, utilizzandolo ed amministrandolo, può invocare l’usucapione solo se non fornisce la prova di aver tenuto un comportamento atto a dimostrare l’intervenuto mutamento dell’ animus possidendi, inconciliabile con la possibilità di godimento da parte degli altri.” In altre parole il coerede per invocare l’usucapione è tenuto a dimostrare di aver esercitato il possesso del bene come fosse l’unico e legittimo proprietario, e non come semplice COMPROPRIETARIO.