MUTUO FONDIARIO NULLO SE L’IMPORTO FINANZIATO SUPERA l’80% DEL VALORE DELL’IMMOBILE

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo grado su immobili e che  consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

La normativa regolante tale forma di finanziamento stabilisce però che l’importo erogabile non può superare l’80% del valore del bene.

“Il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario (avente natura imperativa) dà luogo alla nullità del contratto ex art. 1418 cod. civ. (ndr. Causa di nullità del contratto), dovendosi ritenere che la determinazione dell’importo massimo finanziabile attenga propriamente alla struttura del contratto di credito fondiario.” 

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Venezia con decreto del 26.07.2012, pronunciandosi nel procedimento di opposizione all’esclusione dallo stato passivo del fallimento proposta da una banca, che aveva finanziato con un contratto di mutuo fondiario una somma penis enlargement superiore all’80% del valore dell’immobile. Secondo il Tribunale il contratto di mutuo superando il limite di finanziabilità sarebbe nullo e quindi l’iscrizione ipotecaria si deve considerare come inesistente; con la conseguenza che sarebbe da qualificare come chirografario il credito della banca finanziatrice nella procedura esecutiva cui è sottoposto il proprietario del bene “ipotecato”.