FACEBOOK E’ UNA PIAZZA VIRTUALE: I POST OFFENSIVI INTEGRANO IL REATO DI DIFFAMAZIONE

Questo è quanto stabilisce il G.I.P. di Livorno con la sentenza n. 38912 del  02 ottobre – 31 dicembre 2012;  il caso trattato rientra tra quelli più frequenti: un ex dipendente di un centro estetico licenziato, a suo dire ingiustamente, pubblica dei post dal contenuto chiaramente denigratorio rispetto alla professionalità del centro estetico sulla “bacheca” del proprio profilo Facebook .

Come il G.I.P. osserva la fattispecie integra tutti gli elementi del delitto di diffamazione:

  • la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose (nel caso di specie l’ex dipendente ha espressamente fatto riferimento al Centro Estetico  nel quale ha lavorato come dipendente;
  • la comunicazione con più persone alla luce del carattere “pubblico” dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione;
  • la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.

“Anzi l’utilizzo di Internet integra l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento sanzionatorio”
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