CONSUMO DI DROGA IN GRUPPO: ILLECITO AMMINISTRATIVO E NON REATO

Le Sezioni Unite con la sentenza 25401/2013, confermando la lettura data con la sentenza n. 4 del 1997, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale scegliendo l’orientamento per cui “il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nel caso di acquisto in comune sia in quello del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nell’originaria conoscenza dell’identità degli altri, continua a costituire, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, una ipotesi di uso esclusivamente personale dei partecipanti al gruppo”. Pertanto, tale comportamento “integra l’illecito amministrativo di cui all’articolo 75 e non già il reato di cui all’articolo 73, comma 1-bis“. Afferma inoltre la Corte non può infatti ritenersi – prosegue la sentenza – che tali modifiche, ed in particolare, per quanto qui interessa, l’equivoca e non risolutiva aggiunta dell’avverbio ‘esclusivamente’, possano essere intese nel senso che abbiano addirittura introdotto una nuova fattispecie incriminatrice punendo un fatto in precedenza pacificamente integrante, secondo il diritto vivente, un illecito amministrativo”.

Dunque, le condotte non penalmente rilevanti ricorrono quando : l’acquirente sia uno degli assuntori,  l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti il gruppo al cui uso personale la sostanza è destinata, sia certa sin dall’inizio l’identità di questi altri soggetti i quali abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipanti sia di concorrere ai mezzi finanziari occorrenti all’acquisto.