TRADIMENTO ON LINE: ADDEBITO PER IL CONIUGE SE IL FATTO DIVENTA DI PUBBLICO DOMINIO

Intrattenere una relazione extraconiugale, potrà essere rilevante nell’ambito del rapporto affettivo tra moglie e marito, ma non ha alcuna rilevanza per i giudici qualora il fatto resti riservato e non implichi la lesione dell’onore e della dignità del coniuge. La Cassazione nella sentenza Sentenza n. 8929/2013  ha affermato infatti che ”la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’articolo 151 del Codice civile quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e quindi, anche se non si sostanzi in adulterio, comportano comunque offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.

Dunque, di contro la Cassazione ha chiarito che  l’amore virtuale non è idoneo a far scattare l’addebito se resta collocato su un profilo di non pubblico dominio. Peraltro, è risultata rilevante per gli Ermellini  la circostanza che i due “amanti” non vi fossero stati “congressi carnali” unita al fatto che la relazione non fosse stata portata a conoscenza di soggetti esterni.