DISTANZE TRA COSTRUZIONI: LA SANATORIA DELL’ABUSO EDILIZIO NON LIMITA I DIRITTI DEL VICINO

La Corte di Cassazione con la sentenza 21947/2013, è tornata sul tema degli effetti che la sanatoria produce rispetto ai terzi, precisanto in particolare che il provedimento con cui il comune sana l’abuso edilizio non impedisce al vicino di chiedere i danni e la riduzione in pristino.

I giudici della Suprema corte hanno chiarito che “in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 873 c.c., i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non hanno incidenza nel rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall’art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici”.

E’ stato altresì precisato su un piano più generale che “la sanatoria prevista dagli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (cosiddetto condono edilizio) e quella rilasciata ai sensi dell’art. 13 della medesima legge n. 47 del 1985, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, non valgono a mutare la normativa in concreto applicabile e non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, del diritto di chiedere ed ottenere l’abbattimento o l’arretramento dell’opera illegittima”.