Studio Legale Fasciani
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SUCCESSIONI

Tra le principali questioni oggetto di contenzioso presso i Tribunali italiani vi sono quelle “ereditarie”; tali cause si caratterizzano in particolare per i lunghissimi tempi di definizione ed anche per i costi giudiziari piuttosto considerevoli.

La delicatezza della materia e la complessità delle questioni sottese, pertanto,  rendono consigliabile  un consulto con il legale per chiarimenti su tutte le problematiche connesse alla successione, anche al fine di evitare, per quanto possibile, il ricorso alle azioni giudiziarie.

Quando si apre la successione in mancanza di testamento, si fa ricorso alla cosidetta successione “necessaria”, che trasferisce il patrimonio del familiare defunto agli eredi in virtù della ripartizione per quote ereditarie.

Diversamente, nei casi in cui vi è un testamento valido ed efficace, cioè rispondente ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, i beni sono trasferiti agli eredi secondo quanto in esso stabilito dal de cuius.

L’apertura della successione (testamentaria o necessaria) può determinare dunque una serie di problematiche  in relazione alla divisione del patrimonio e  alla stima dell’asse ereditario da dividere, alla determinazione delle quote ereditarie tra gli eredi, alla possibilità di recupero delle spese sostenute da alcuni di essi per la conservazione dei beni ereditari .

Se sussiste un testamento, i dubbi più frequenti riguardano la sua “validità” sia in relazione ai requisiti di forma prescritti dalla legge, ed in particolare la eventuale lesione dei diritti ereditari dei cosiddetti eredi legittimari; il testatore, infatti può disporre liberamente dei propri beni, nel rispetto però della quota riservata per legge agli eredi legittimari, detta appunto “legittima” .

Lo studio offre una consulenza altamente specializzata circa la determinazione delle quote ereditarie, la verifica della lesione della cd. quota legittima e delle nullità testamentarie. Si effettuano inoltre stime del patrimonio e visure catastali o ipotecarie per la ricostruzione dell’asse ereditario.

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DONAZIONI

La donazione è un contratto disciplinato dagli art. 769 e seguenti con cui un soggetto, detto donatore, dispone  di trasferire per puro spirito di liberalità, quindi a titolo gratuito uno o più beni del proprio patrimonio. Con la donazione dunque si attua il trasferimento di proprietà quando il donante è ancora in vita, a differenza di quanto accade con il testamento.

La donazione implica il ricorso al pubblico ufficiale (normalmente il notaio) per il trasferimento dei beni. La donazione infatti richiede  sempre l’atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.), sia quando ha per oggetto immobili, che beni mobili; ciò è previsto allo scopo di far riflettere il donante sulla gravità della scelta che compie (la forma solenne infatti non è richiesta per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto beni mobili).

La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà con riserva di usufrutto a vantaggio del donante; questo è uno dei meccanismi attraverso cui il donante si tutela conservando (anche vita natural durante, cioè fino alla morte) il possesso e l’utilizzo del bene, anche se la proprietà è già trasferita in favore del donatario.

Gli aspetti più problematici riguardano la eventuale lesione dei diritti degli eredi, o di alcuni di essi, qualora il defunto quando era ancora vivente abbia trasferito tramite donazione dei beni in favore di soggetti terzi estranei o di altri familiari, determinandone l’uscita dal proprio patrimonio prima della sua morte.