USUCAPIONE DI UN LOCALE CONDOMINIALE: POSSIBILE MA A DETERMINATE CONDIZIONI

La Cassazione, con la sentenza n. 13893/2012, ha confermato integralmente la precedente pronuncia  della Corte di Appello di Roma in merito all’accertamento della proprietà di un locale adibito a ricovero dei cassoni dell’acqua concludendo per la sua natura condominiale. Un condomino infatti aveva proposto ricorso per il riconoscimento in suo favore dell’usucapione del detto locale tecnico, sulla base del fatto che l’impianto di approvvigionamento dell’acqua a servizio di tutti i condomini attraverso i cassoni ivi stipati non era più funzionante da anni, viceversa egli affermava di averne usufruito per oltre 20 anni riponendovi scatole e cartoni di sua proprietà esclusiva. Ne rivendicava dunque l’acquisto del diritto di proprietà esclusivo nei confronti degli altri condomini.

Ebbene, la  Cassazione ha respinto le richieste avanzate dal condomino sulla base di due considerazioni: 1) il fatto che i cassoni ivi presenti non fossero più funzionanti non implica che il locale abbia perso la sua destinazione a bene a servizio di tutti i condomini, 2) la circostanza che tale locale fosse utilizzato dal condomino come ripostiglio, non ha determinato il mutamento da compossesso a possesso esclusivo; infatti, anche gli altri condomini avrebbero potuto farne parimenti uso.

La giurisprudenza non esclude infatti che un comproprietario possa acquisire la proprietà esclusiva del bene comune, purché assieme agli altri requisiti ( possesso continuo, pacifico, ininterrotto, pubblico) sia provato l’esercizio di un possesso ventennale esclusivo del bene e tale da escludere lo stesso tipo di potere in capo agli altri compossessori.