IL DEBITO DEL MANTENIMENTO DEL FIGLI SI TRASMETTE AGLI EREDI

Non è raro il caso in cui un genitore del figlio naturale provveda per anni al suo mantenimento e che non riceva alcun contributo dall’altro genitore, ancorché gli venga riconosciuto da un provvedimento giudiziale.

A questo punto, cosa può fare il genitore che si è onerato da solo delle spese per il mantenimento del figlio? Ha azione di regresso nei confronti dell’altro genitore e se costui muore il debito è imputabile  alla massa ereditaria e dunque agli eredi.

Questo è quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Roma, Sezione 3, Sentenza 11 settembre 2012, n. 420 : il genitore che abbia sostenuto da solo il mantenimento del figlio naturale agisce verso gli eredi per far valere un debito pecuniario che già gravava sul defunto padre naturale e che questi, per effetto della morte, trasmette agli eredi. Si tratta, in pratica, di un debito ereditario ex art. 752 c.c. già esistente in capo al de cuius al momento della sua morte. Tale debito, inoltre, si trasmette agli eredi. Non è infatti sostenibile secondo la Corte la asserita natura personale del debito gravante sul genitore naturale.