MOBBING ALLA NEO MAMMA: è reato!

Interessante sentenza della Corte Suprema (n. 36332 del 21 settembre 2012) , quella che inquadra nel reato di “violenza privata”, il comportamento del datore di lavoro che tenti di mobbizzare la dipendente appena rientrata al lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

Il titolare dell’azienda infatti obbligava la neomamma, al fine di costringerla a presentare le dimissioni, a lavorare in un luogo fatiscente ed abbandonato, ossia una stanza angusta dotata di un mobilio a dir poco fatiscente .
La donna era rea di non aver presentato le dimissioni, e di essere tornata al lavoro dopo la maternità, mentre il piano aziendale avrebbe previsto la cessazione 嘉盛 dell’azienda per proseguire nella stessa attività sotto una nuova veste societaria ma con lo stesso complesso aziendale e con gli stessi dipendenti licenziati ed assunti nuovamente.
Il datore quindi in modo ritorsivo aveva fatto lavorare la donna in condizioni invivibili, in un luogo di degrado, compiendo un tentativo di violenza privata.
Infatti nel comportamento sono senz’altro ravvisabili gli «atti idonei e univocamente rivolti a farle accettare le condizioni della società», che nella fattispecie erano o le dimissioni o il prolungamento del periodo di maternità con retribuzione solo del trenta per cento dello stipendio.

Il comportamento della donna però, la quale ‘ostinatamente’ era tornata al lavoro, aveva rovinato i piani del datore, che le aveva perciò riservato tale “trattamento”.

Con la sentenza n. 36332 del 21 settembre 2012 i giudici di legittimità hanno considerato inquadrabile, tale contegno nel tentativo di violenza privata.