NESSUN ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PER IL MARITO FEDIFRAGO SE LA MOGLIE SI RIFIUTA DI AVERE FIGLI

La sentenza può sembrare paradossale, ma a ben vedere le motivazioni che sorreggono il ragionamento dei giudici risultano piuttosto ragionevoli. Nel caso trattato dalla Suprema Corte la moglie chiedeva l’addebito della separazione poiché il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale. Di principio, la violazione del dovere di fedeltà impone la pronuncia di addebito; tuttavia nel presente caso il marito ha evidenziato ai giudici che la moglie si rifiutava di avere figli con lui. La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n.16089 del 21.09.2012 che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazione di intollerabilità della convivenza, si da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza”, causa che nel presente caso era appunto rappresentata dal rifiuto della moglie di avere figli.