SPACCIO: non scatta automaticamente il reato se si supera la quantità di “uso personale”

Il caso vedeva un uomo, in divisa da sciatore, sorpreso in possesso di 50 grammi di hashish; sia in primo che in secondo grado veniva ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, essendo considerato decisivo il quantitativo di sostanza stupefacente, in grado di consentire il confezionamento di oltre 160 dosi; tale quantitativo, superando pur i limiti  massimi  della dose di ” uso personale”, limiti indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento l’articolo 73, comma 1-bis, lettera a), del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la Cassazione non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di “spaccio” del detentore, essendo necessario valutare anche altre circostanze che siano indicative di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto.

E’ stato chiarito infatti che ad esempio lo stato di tossicodipendenza determina una condizione di “uso personale” dello stupefacente, i cui limiti sono ben superiori a quelli di un assuntore occasionale.

La Suprema Corte ha infatti precisato nella  sentenza 11.09.2012 n° 34758 che “pur a fronte del superamento dei limiti tabellari, il giudice deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella norma, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione…a fronte a quantitativi di molto superiori alla “soglia”, la destinazione ad uso personale può essere ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo realmente concludente le ragioni per cui l’agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale.”