LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PRESUPPONE LO STATO DI INCAPACITA’ ATTUALE E NON FUTURO

L’amministratore di sostegno può essere effettivamente nominato dal giudice soltanto se e quando si verifica la condizione di incapacità del designante. La pronuncia riguarda il caso di una donna che  in  previsione di una sua futura ed eventuale incapacità con scrittura privata autentica dal notaio, aveva indicato due persone come amministratori di sostegno e dato indicazioni circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta in futuro. Aveva poi chiesto con ricorso al giudice la designazione delle persone indicate pur essendo ancora nel pieno delle sue facoltà mentali. La Corte di Cassazione, con la sentenza 23707/2012, respingendo il ricorso, ha confermato il rigetto della richiesta di nomina  pronunciata dalla Corte D’Appello di Trento, sulla base del fatto che essa “non può provenire da persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo uno stato d’incapacità attuale e non futuro”.


Per la Cassazione infatti : “la designazione de futuro … resta circoscritta nell’ambito di un’iniziativa privata”. Infatti, “la sua funzione è destinata a compiersi, mediante il dispiegarsi effettivo dei suoi effetti, al realizzarsi della condizione personale avuta presente, e nell’alveo del procedimento giurisdizionale conseguentemente attivato, attraverso la nomina conforme da parte del giudice tutelare”.