SE LA CALDAIA NON E’ A NORMA NE RISPONDE IL TECNICO MANUTENTORE CHE NON NE IMPEDISCE L’UTILIZZO
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 13.12.2012 n° 48229, sul caso di  un manutentore che veniva chiamato, con contratto d’opera, per controllare l’installazione e il malfunzionamento di una caldaia a gas in una abitazione. Purtroppo, per aver omesso di eseguire un completo ed efficace controllo la caldaia  che presentava un pezzo non originale,  ha causato  un’intossicazione collettiva degli inquilini, della quale viene ritenuto responsabile. Sebbene, ad un controllo successivo era stato accertato che risultava ostruita la canna fumaria da carogne di volatili, la Cassazione, comunque, lo ha ritenuto colpevole per il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa  in quanto dotata appunto di un componente non originale; tale condotta costituisce per i giudici di legittimità una grave imprudenza, fonte di responsabilità, poiché era un preciso dovere del tecnico (imputato) avvertire il cliente sul pericolo relativo all’utilizzazione di una caldaia con un componente di dubbia funzionalità.