AFFIDAMENTO : IL MINORE HA DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO DAL GIUDICE

Il Tribunale di Varese ha emesso di recente il decreto del 24 gennaio 2013 con il quale, in un procedimento la separazione giudiziale, ha precisato che l’ascolto del minore nei procedimenti che grazie alla legge n. 219/2012, che riformato alcune norme sullo status filiationis, il minore ha un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato, proprio perché il futuro provvedimento di affidamento lo riguarda direttamente. Il Tribunale si è pronunciato sul caso relativo all’affidamento di un minore di 14 anni conteso tra i genitori, poiché la madre riteneva che il padre lo avesse condizionato a tal punto da farlo allontanare da lei, richiamandosi all’art. 155 sexies c.c. al primo comma in cui è previsto  che il giudice “disponga” l’audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento. Sulla base del tenore letterale della disposizione la giurisprudenza di merito e di legittimità da tempo ritiene che vi sia un dovere per il giudice di sentire il minore a meno che ciò non comporti un pregiudizio per il minore stesso ; il Giudice quindi dovrà, ad esempio, valutare se ci sia un interesse superiore del figlio minore a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori (Cass. Civ. n. 13241/2011). Tuttavia, osserva, nel detto decreto il Tribunale “la recentissima riforma sullo stato di figlio rende ancora più cogente l’obbligo dell’ascolto, poiché con l’art. 315 bis. c.c.,  si è riconosciuto un diritto soggettivo del figlio minore ad essere preventivamente sentito, il quale non dovrà più essere considerato solo quale individuo oggetto di protezione, ma come individuo portatore di un autonomo diritto soggettivo.