GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: NECESSARIO AVVISARE DELLA FACOLTA’ DI NOMINA DEL DIFENSORE

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 15 maggio 2013, rafforza le difese a favore dei conducenti stabilendo che l’accertamento mediante etilometro va preceduto dall’avviso della facoltà di nominare un difensore, che lo assista durante le procedure di accertamento.

 Il caso vedeva un conducente fermato da una pattuglia della polizia stradale e sottoposto ad esame alcolimetrico che dava esito positivo (art. 186 codice della strada). Tuttavia, il conducente veniva avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia che potesse assistere alle operazioni solo successivamente all’espletamento dell’alcol test. Ebbene, ritenendo illegittima la procedura, il Tribunale osserva che  l’accertamento mediante etilometro è da considerare come accertamento tecnico irripetibile, stante l’alterabilità, la modificabilità e la tendenza alla dispersione degli elementi che sono oggetto di analisi.

Ne consegue che la presenza del difensore è obbligatoria, prima del suo espletamento.