FECONDAZIONE ETEROLOGA: LA CONSULTA DICHIARA ILLEGITTIVO IL DIVIETO

imagesCANAOANBLa Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale del divieto della Legge 40/04 sulla pratica della fecondazione eterologa.  La legge 40 viene dunque trasformata in una delle  sue previsioni più significative, appunto la tecnica della PMA eterologa (artt. 4 e 9, L. 40/04) ciò eseguita mediante utilizzo di materiale genetico di terzo donatore, in base alla quale qualora vi sia sterililità di uno dei due partner, si ricorre  a spermatozoi o a ovociti ”esterni” alla coppia. I fautori del divieto sostenevano che la PMA eterologa violerebbe il diritto del nato all’identità genetica, comporterebbe rischi di commercializzazione del corpo umano e comporterebbe il rischio di relazioni atipiche. Di contro,in aderenza alle pronunce della Corte EDU del 2009 (SH c Austria ) e del 2010, nonchè di un quadro normativo che a livello europeo ammette e regola in quasi tutti i paesi la PMA eterologa, colore che si battevano per l’abolizione del divieto, affermavano che negare la fecondazione eterologa  penalizza e discrimina proprio coloro che presentano forme di sterilità assoluta, non consente di realizzare il progetto genitoriale e di famiglia di tante coppie, impedisce l’esercizio di un diritto alla procreazione cosciente e responsabile come sancito in leggi nazionali e dichiarazioni internazionali.

La Consulta ha evidentemente ritenuto valide le motivazione dei ricorrenti ritenendo tale divieto incostituzionale per violazione artt 2,3,13,32 Cost. in linea con quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nel 2009 secondo la quale vi era violazione degli artt 8  e 14 della CEDU.