CASSAZIONE : LO SCREENSHOT VALE COME PROVA E NON E’ NECESSARIA l’AUTENTICA NOTARILE

Nuovo pronunciamento degli Ermellini destinato a far discurtere. La V Sezione Penale della Corte di Cassazione,  con la sentenza  n. 8736-2018 , ha chiarito che lo screenshot,  che costituisce  un processo che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer o di un telefonino, è un documento informatico valido come prova documentale e riconducibile alla categoria di cui all’art. 234 c.p.p.. Inoltre, per la Cassazione, per acquisire i relativi dati non è necessaria la procedura dell’accertamento tecnico irripetibile, ma è sufficiente una semplice operazione meccanica che non modifichi il contenuto dei dati. La sentenza della Corte ha ribaltato il giudizio della Corte D’Appello, che aveva ritenuto inutilizzabile il documento cartaceo contenente la stampa dello screenshot, in quanto non autenticata da notaio. In base al recente pronunciamento lo screenshot può essere acquisito come prova documentale nel processo penale,  al pari di ogni altro documento,  senza  autenticazione da parte del notaio, che attesti la rispondenza del documento cartaceo all’immagine riprodotta sul pc o sullo smartphone.